GRIS30 Gestione Rete Impresa

Il progetto si propone di:

  • fornire alle piccole e micro imprese uno strumento di gestione  per le attività commerciali  e di relazione, aumentandone  la visibilità e la capacità di azione e stimolandone la crescita economica
  • promuovere l’aggregazione e la collaborazione tra imprese, la condivisione delle conoscenze, la creazione di valore sociale attraverso un modello organizzativo a rete di tipo paritetico.

www.gris30.eu

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MERCATINO DEL LIBRO USATO

4° EDIZIONE dal 13/6 al 30/09
SCUOLA MEDIA “P. MANTEGAZZA”
Via Gozzano/ SAN TERENZO(SP)

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formazione - cose da sapere
il Lavoro
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wikipedia - lavoro Il termine lavoro riporta al latino labor con il significato di fatica. Sono noti i detti della letteratura classica "durar fatica" e "operar faticando". Ancora oggi in alcuni dialetti si utilizzano i termini "faticare", "andare a faticare", per intendere "lavorare" e "andare a lavorare". Altro termine di parlate italiane per "lavoro" è travaglio, dal latino tripalium (strumento di tortura), per esempio in siciliano "lavorare" si dice "travagghiari" e in piemontese "travajè ecc.
 
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DL 34 20/03/2014 Paoletti

 Jobs Act Paoletti
http://www.cnce.it/durc/index.html   DURC documento unico di regolarità contributiva

  

 

 

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contratto di formazione
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Il contratto di formazione e lavoro è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'obbligo per il datore di lavoro di fornire, oltre alla classica retribuzione a carattere pecuniario, una formazione lavorativa specifica.

Pur essendo molto simile al contratto di apprendistato, se ne differenzia per la tassatività della durata (12 o 24 mesi) e per la stipulabilità soltanto da datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% di coloro che avevano un contratto identico nei 24 mesi precedenti.

Per la stipula del contratto è richiesta la forma scritta ad substantiam: in mancanza il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.

L’esigenza formativa pratica non è soddisfatta dall’affiancamento al neo assunto di altri colleghi più anziani, per lo svolgimento di servizi che comunque debbano essere svolti non da singoli; né dalle nozioni che il collega anziano possa, durante il servizio operativo, fornire al giovane; né può consistere nello scambio di esperienze fra i più giovani, gli anziani, il capo servizio e lo stesso amministratore, atteso che la specificità dell’obbligo formativo non può risolversi nell’adibire il giovane allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di assunzione, sia pure sotto la vigilanza dello stesso datore di lavoro o di un collaboratore.

Per alcuni ambiti, è stato sostituito dal Contratto di inserimento previsto dalla legge 30.

 

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